Decreto anticrisi mutui: discriminazione per il tasso fisso?

di Gianfilippo Verbani Commenta


 Dal primo gennaio 2009 le banche dovranno offrire ai clienti anche la possibilita’ di accendere mutui a tasso variabile sulla prima casa indicizzati al di tasso di rifinanziamento principale della Bce. Questa una delle misure  previste dal decreto anticrisi mutui approvato dal Consiglio dei ministri che lascia agli istituti la possibilita’ di offrire anche mutui agganciati al tasso Euribor. Aumentano gli obblighi per le banche (pena sanzioni amministrative pecuniarie): occorrerà fornire a Bankitalia garanzie sulla pubblicita’ e la trasparenza di tali contratti. Gli Istituti dovranno anche trasmettere statistiche periodiche su condizioni, numero e ammontare dei mutui stipulati.

ll beneficio spetta alle persone fisiche che hanno sottoscritto contratti di mutuo sino alla data del 31 ottobre 2008 e ai mutui rinegoziati entro la stessa data in applicazione della legge 126/2008. Per i mutui in corso, le rate variabili nel corso dell’anno 2009 non possono superare il 4%, grazie all’accollo dell’eccedenza da parte dello Stato. Sono esclusi da questo beneficio le abitazioni principali accatastate nelle categorie A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville, castelli e palazzi con eminente pregio artistico e storico).

Il provvedimento si applica anche ai mutui rinegoziati in base all’accordo Abi-Mef. È previsto che nel conto di finanziamento accessorio per il 2009 verrà cumulata solo la differenza tra rata fissa rinegoziata ai tassi medi del 2006, come previsto dalla convenzione).

Il meccanismo di tutela dei mutui a tasso variabile introdotto nel decreto legge anticrisi, potrebbe concretizzarsi però in ”una disparita’ di trattamento del legislatore rispetto au mutuatari a tasso fisso'”. Il servizio studi della Camera accusa, nel decreto, una sorta di discriminazione.

I tecnici della Camera rilevano che:

ne’ nella norma, ne’ nella relazione di accompagnamento si ravvisano indicazioni in ordine a ragioni obiettive in base alle quali l’intervento di sostegno recato e’ rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile. In assenza di tali indicazioni la scelta di neutralizzare la variazione del tasso di interesse variabile mediante un esborso di denaro da parte dell’erario si concretizza in una disparita’ di trattamento del legislatore rispetto ai mutuatari a tasso fisso che, accollandosi un tasso di interesse maggiore hanno scelto, in mancanza di altri meccanismo al momento della stipula, di neutralizzare con il proprio patrimonio il rischio della variazione del tasso di interesse.