La tutela del cliente nei nuovi contratti bancari

di Gianfilippo Verbani Commenta

Questa nuova norma della Banca d'Italia entra in vigore non solo per conti correnti e conti deposito, ma anche per prestiti e finanziamento o finanziamenti ipotecari, cioè mutui.


 Nel corso del mese di ottobre 2014 una nota della Banca d’Italia ha ulteriormente approfondito il tema della tutela del cliente e dei suoi diritti di consumatore all’interno dei contratti bancari. La Banca ha infatti diffuso un approfondimento volto a rende più trasparenti le informazioni relative ai diritti che spettano ai clienti che sottoscrivono un conto corrente bancario o un conto deposito. 

Il tema della trasparenza in particolare ha riguardato l’aspetto della modifica unilaterale dei contratti bancari, pratica ad oggi sempre utilizzata e legale. La Banca d’Italia ha così sottolineato il fatto che qualsiasi istituto bancario può modificare un contratto bancario relativo ad un prodotto o ad un servizio ma può farlo solo dopo aver ricevuto l’esplicita autorizzazione da parte del cliente.

I diritti dei clienti durante il rapporto contrattuale di conto corrente – II

Nel caso in cui la banca non abbia raccolto l’autorizzazione da parte del cliente, la modifica non ha valore legale. Ecco quindi quali sono le norme da rispettare per la modifica dei contratti.

I diritti del cliente al momento di aprire un conto corrente

La Banca d’Italia ha precisato che eventuali modifiche contrattuali per un prodotto o servizio devono essere notificate ai clienti entro due messi dalla loro entrata in vigore. Scaduto questo termine, al cliente potrà essere inviata una documentazione sostituiva che rechi la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, in cui vengono elencate e giustificate le rettifiche introdotte.

Questa nuova precisazione entra in vigore non solo per conti correnti e conti deposito, ma anche per prestiti e finanziamenti o finanziamenti ipotecari, cioè mutui.