Per la concessione di un prestito personale le banche, diversamente da ciò che succede in altre forme di finanziamento, non sono “automaticamente” autorizzate ad avvalersi di una o più garanzie a copertura del prestito erogato.
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- Nella concessione di un finanziamento ipotecario per l’acquisto di un immobile, ad esempio, la banca è autorizzata ad iscrivere una ipoteca sull’abitazione che viene prescelta dal mutuatario
- Nel caso dell’erogazione di una cessione del quinto, invece, la banca può garantire il prestito concesso attraverso l’addebito della rata sulla pensione o sullo stipendio stesso.
Nel caso dell’erogazione di un prestito personale, invece, non è prevista in origine alcuna forma di garanzia da contratto, ma le banche possono comunque escogitare delle soluzioni per proteggersi dal rischio di insolvenza del debitore.
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La concessione di un prestito personale, dunque, può essere soggetta ad una attenta valutazione dei rischi a cui la banca si espone attraverso il finanziamento e la considerazione del merito creditizio del cliente stesso.
Nel caso in cui il cliente richieda l’erogazione di un importo piuttosto elevato o nel caso in cui risulti elevato il rapporto esistente tra la rata e lo stipendio del richiedente, la banca può inoltre sottomettere la concessione del finanziamento al rilascio di alcune garanzie personali come:
- il merito creditizio offerto da un ulteriore soggetto al di là dell’intestatario del prestito
- la presenza di una terza persona che in caso di insolvenza del richiedente assuma il ruolo di “coobbligato” o di “fideiussore”
- la sottoscrizione di una polizza assicurativa a protezione del credito, che garantisca il rimborso del prestito in caso di morte, malattia o perdita dell’impiego dell’assicurato.