Prestito personale: accordo tra banca e privato

di Gianfilippo Verbani Commenta


 Tra le varie forme di finanziamento, una delle maggiormente utilizzate è quella bancaria. Abbiamo detto della facilità di accesso e della vasta informazione che li svela per caratteristiche e opportunità, ora vale la pena ribadire quei pochi concetti – ma basilari – che stanno dietro al tipo di credito.

Innanzitutto: ciasciuno può richiedere un finanziamento bancario – ma non tutti hanno la garanzia di essere accontentati – che permette al soggetto richiedente di soddisfare esigenze private e personali (lavoro, famiglia, casa ecc.).

Nel caso di accettazione da parte dell’Istituto di credito, il soggetto richiedente assume due tipi di impegni: quello di restituire il prestito nelle forme e nei modi concordati con la banca stessa e quello di accettare il pagamento di un interesse riichiesto dall’istituto di credito al momento della stesura del finanziamento stesso (lo stesso interesse è da intendersi fisso – ovvero calcolato una volta per sempre e intoccabile nel corso dei mesi; oppure variabile, cioè possibile di ritocchi verso l’alto o il basso a prestito in corso e che cambia in base alla variazione del mercato).

Ancora: l’accordo tra le parti prevede di norma una tempistica di rientro, quella cioè che consente al privato di estinguere il suo debito nei confronti dell’Istituto e all’Istituto di vedersi tornare la propria liquidità fino all’ultimo centesimo: in tal senso, le modalità di riscossione da parte della banca sono rate mensili o – in casi molto rari – bimensili e annuali. Si diceva del fatto che non tuti hanno possibilità di accedere a un prestito: accade perchè la banca, tra le garanzie richieste che esulano quelle generali e comuni a qualunque pratica creditizia, è in diritto di farsi mostrare le buste paga del papabile debitore e di ipotecare un bene appartenente allo stesso quale forma di tutela in caso di mancata estinzione del debito.