Cedolare secca, i chiarimenti degli esperti

di Gianfilippo Verbani Commenta

Mutuionline si offre di riepilogare al meglio gli aspetti essenziali della cedolare secca, un'opportunità di risparmio per gli inquilini ma anche per i proprietari.


Mutuionline si offre di riepilogare al meglio gli aspetti essenziali della cedolare secca, un’opportunità di risparmio per gli inquilini ma anche per i proprietari che si possono accordare per avere uno sconto interessante da parte del fisco. 

La cedolare secca è un regime di tassazione agevolato. E fin qui si capisce che si tratta di un vantaggio, ma come spiega Mutuionline è un regime che agevola tanto i proprietari quanto gli inquilini. Il perché è presto detto.

Come pagare la cedolare secca in scadenza a dicembre

Il regime alternativo consiste in un’aliquota fissa che di fatto sostituisce l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, l’imposta di registro sul contratto di locazione, l’imposta di bollodi 16,00 euro. In sostanza, il locatore può decidere di avvalersi della cedolare secca optando per una tassazione che non avverrà in base al reddito ma solo al canone incassato, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate al momento della registrazione del contratto o, in sede di proroga, a scadenza. Il vantaggio è anche per l’inquilino, al quale generalmente si addebita il 50% delle imposte di registro e di bollo.

La durata dell’opzione è per l’intera durata del canone di locazione, con la possibilità per il locatore di revocarla a ogni annualità.

Il calcolo viene effettuato applicando un’aliquota del 10% per i contratti di locazione a canone concordato e del 21% se la casa è affittata a mercato libero, da versare in due rate, acconto e saldo, sul 100% dell’importo del canone annuale.

Il pagamento dell’acconto della cedolare secca deve rispettare delle scadenze precise: va effettuato con il modello F24:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
  • in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro: la prima, del 40%, entro il 16 giugno, la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre.
  • Il saldo si versa entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%.