Prestiti e bonus ristrutturazione – Chi può farne richiesta nella dichiarazione dei redditi 2014

di Gianfilippo Verbani Commenta

Tale agevolazione spetta non solo ai proprietari di immobili ma anche a tutti quei soggetti che sono in possesso di diritti reali e personali di godimento sugli immobili rinnovati per i quali hanno sostenuto spese di ristrutturazione.


 La Legge di Stabilità 2014, ovvero la legge 147 del 2013 ha stabilito che anche per quest’anno i contribuenti che nel corso del 2013 hanno deciso di rimodernare l’abitazione principale effettuando lavori di ristrutturazione potranno richiedere in sede di dichiarazione dei redditi 2014 le detrazioni fiscali spettanti in merito alle spese sostenute. Si tratta infatti del cosiddetto bonus ristrutturazione, per il quale l’aliquota è stata fissata al 50 per cento e valida per i lavori effettivi entro il 31 dicembre 2014.

Tale agevolazione spetta non solo ai proprietari di immobili ma anche a tutti quei soggetti che sono in possesso di diritti reali e personali di godimento sugli immobili rinnovati per i quali hanno sostenuto spese di ristrutturazione.

Prestiti e bonus ristrutturazione – Come richiedere la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi 2014

 Prestiti e bonus ristrutturazione – Chi può farne richiesta nella dichiarazione dei redditi 2014

Ecco quindi quali sono i soggetti che possono richiedere la detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione effettuati sull’abitazione principale nella dichiarazione dei redditi 2014:

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  • I proprietari di immobili
  • I proprietari della nuda proprietà
  • I titolari di diritti reali di godimento sugli immobili, tra i quali è possibile considerare diritti come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione e la superficie
  • I locatario e i comodatari
  • I soci di cooperative divise e indivise
  • Gli imprenditori individuali per tutti gli immobili che non rientrano tra quelli considerati beni strumentali
  • Tutti i soggetti indicati all’interno dell’ articolo 5 del Tuir, ovvero che producono redditi in forma associata, come società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati o imprese individuali, nelle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.