Cosa cambia nelle detrazioni RCA per il 2015

di Gianfilippo Verbani Commenta

Cosa cambia nelle detrazioni RCA per il 2015? Non sono più deducibili le spese SSN che fino all'anno scorso portano uno sconto massimo di 40 euro.


Con il 730 precompilato tantissimi italiani si troveranno a dover completare le informazioni richieste e in possesso dagli Enti finanziari. Per evitare di incappare nei soliti errori, bisogna ricordare che per il 2015 qualcosa è cambiato nelle detrazioni fiscali per RCA

Da qualche giorno sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il 730 precompilato, è possibile effettuare il download della dichiarazione dei redditi 2015 dove l’Erario ha già inserito le informazioni in suo possesso. Toccherà quindi al contribuente completare quel che resta di sua competenza. In genere tutto si limiterà alla richiesta di detrazioni. Cosa c’è da tenere in considerazione rispetto alle spese RCA?

Da ora in poi non sarà più possibile detrarre la spesa per la componente del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) relativa all’RC auto.

Le cinque polizze rc auto più convenienti

Si tratta di una novità importante perché fino all’anno scorso il contributo SSN (contributo obbligatorio per legge che viene versato allo Stato a copertura delle spese per i feriti e le vittime della strada) poteva essere inserito nella dichiarazione dei redditi ed era deducibile dal reddito complessivo per la parte di contributi che superavano l’importo di 40€.

Dall’anno scorso, invece, per effetto del decreto legge n. 102 del 2013, è stata cancella la deducibilità del contributo al servizio sanitario nazionale sulla polizza RC Auto, che diventa in questo modo integralmente indeducibile a partire dalla dichiarazione dei redditi del 2015.

“A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del comma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.