In un post pubblicato in precedenza abbiamo visto come avviene di norma la cancellazione dell’ipoteca iscritta su un immobile in seguito al rimborso del piano di mutuo.
Si tratta di una procedura che a partire da alcuni anni, ovvero all’incirca dal 2007, con l’ introduzione di nuove norme in ambito finanziario, avviene in modo automatico al pagamento della ultima rata prevista dal piano di ammortamento, senza che il cliente ne debba fare specifica richiesta.
La sottoscrizione di un mutuo comporta di norma anche l’iscrizione di una ipoteca sull’immobile che si decide di acquistare. Per questo motivo il mutuo viene spesso definito anche mutuo o finanziamento ipotecario.
Se il cliente desidera estinguere, totalmente o anche parzialmente, il mutuo prima della scadenza, ad esempio perché procede alla vendita dell’immobile, può farlo senza pagare alcuna penale di estinzione, per i mutui stipulati: a partire dal 2 febbraio 2007, con banche per l’acquisto della prima casa; a partire dal 3 aprile 2007, con banche o altri istituti mutuanti per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale (studio, negozio,…) da parte di persone fisiche (famiglie, lavoratori autonomi, professionisti…).