Mutuo #5: estinzione anticipata e cancellazione dell’ipoteca

di Gianfilippo Verbani 1


 Se il cliente desidera estinguere, totalmente o anche parzialmente, il mutuo prima della scadenza, ad esempio perché procede alla vendita dell’immobile, può farlo senza pagare alcuna penale di estinzione, per i mutui stipulati: a partire dal 2 febbraio 2007, con banche per l’acquisto della prima casa; a partire dal 3 aprile 2007, con banche o altri istituti mutuanti per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari, adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale (studio, negozio,…) da parte di persone fisiche (famiglie, lavoratori autonomi, professionisti…).

Le stesse regole si applicano anche ai mutui accollati a seguito di frazionamento. Per questi stessi tipi di mutuo, stipulati in precedenza, la misura della penale originariamente prevista in contratto è ridotta grazie ad un Accordo siglato dall’ABI e dalle Associazioni dei consumatori il 2 maggio 2007. Per beneficiare della riduzione della penale agli importi predeterminati dall’Accordo, il cliente deve inviare alla banca, insieme con la richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui vengono segnalati gli elementi più rilevanti del contratto per cui si richiede la riduzione della penale.

Quando si conclude il rimborso di un mutuo, l’ipoteca iscritta a garanzia dell’immobile viene automaticamente estinta. Dal 2007 l’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente e senza spese per il cliente nel momento in cui il mutuo viene estinto, attraverso il pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso. In particolare, la banca è tenuta a rilasciare al cliente una quietanza che attesta la data di estinzione del mutuo e a comunicare attraverso una procedura telematica standardizzata, entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima rata, l’avvenuto rimborso del prestito alla Conservatoria dei Registri immobiliari che provvederà automaticamente alla cancellazione. Anche per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007 (data in cui sono entrate in vigore le nuove norme) e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata, è possibile far ricorso a questa procedura. In questo caso però il termine dei 30 giorni decorre dalla data della richiesta alla banca della quietanza. Richiesta che il cliente effettua con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


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