Sospensione mutuo 2012

 Poche ore fa abbiamo visto cosa preveda il decreto anticrisi per tutte quelle famiglie in difficoltà, che stiano fronteggiando la perdita del proprio posto di lavoro. Per tale clientela bancaria l’Abi e il Mef hanno stipulato un’intesa finalizzata a consentire la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo di tempo minimo pari a 12 mesi. Ma quanto conviene ricorrere alla sospensione mutuo 2012? E, inoltre, ci sono altre alternative per ottenere un alleggerimento della propria situazione debitoria con banche e finanziarie?

Diciamo subito che l’opzione di sospensione del pagamento delle rate del mutuo previsto dal decreto anticrisi (qui il nostro approfondimento: Decreto anticrisi sospensione rate mutuo) è sicuramente conveniente per poter superare il primo periodo di difficoltà. Tuttavia, superati i 12 mesi, le tensioni possono ripetersi, generando nuove criticità nel medio lungo termine.

Insomma, il decreto anticrisi sospensione rate mutuo è certamente utile in qualità di “salvagente”, ma non può certamente essere assunto a soluzione definitiva se il nostro obiettivo diviene, ad esempio, pagare una rata minore, e maggiormente compatibile con la propria situazione reddituale. In questo caso, invece, possono venire in soccorso nuove modalità di contrattazione con il sistema bancario.

Una prima strada alternativa alla proroga sospensione rata mutuo consiste nel ricorrere al proprio istituto di credito (quello presso il quale si è stipulato il mutuo), e rendere palese la propria situazione di difficoltà. È probabile che la banca – se sussistono i requisiti – possa venirci incontro proponendo una rinegoziazione di alcune caratteristiche economiche del contratto, o magari un allungamento del piano di ammortamento, che possa abbassare, contestualmente, l’importo delle rate.

Se questa prima strada non dovesse andare in porto – o dovesse rivelarsi particolarmente insoddisfacente – è possibile ricorrere alla portabilità attiva / surroga: il trasferimento del mutuo dalla banca originaria alla banca subentrante, senza costi o oneri notarili. Con tale operazione si avrà altresì la possibilità di poter valutare eventuali modifiche delle condizioni economiche originarie, come l’ampliamento della durata del programma di rimborso, o la variazione della forma tecnica di tasso (da variabile a fisso o viceversa).