Le principali clausole contrattuali di una carta revolving – II

di Gianfilippo Verbani Commenta

All'interno del contratto di una carta revolving, oltre alle norme di base sono riportate anche tutta una serie di clausole importanti per la sua gestione, di cui è consigliabile prendere visione prima della sottoscrizione della carta stessa.


 In un post pubblicato prima di questo abbiamo visto che la concessione l’uso di una carta revolving è in genere soggetto ad una serie ben precisa di norme che devono essere tenute presenti e applicate da parte di chi le sottoscrive.

Le principali clausole contrattuali di una carta revolving – I

Le prime due, di cui abbiamo già parlato, riguardano il periodo di validità della carta e la restituzione della carta.

In questo post vedremo quindi quali sono altre importanti clausole contrattuali a cui sono soggette le carte revolving

Come si usa una carta revolving

La principali clausole contrattuali a cui sono soggette le carte revolving – II

La rinuncia alle eccezioni

Quando si firma la ricevuta relativa ad un acquisto effettuato con una carta di credito e dunque il relativo ordine di pagamento, il titolare della carta accetta e riconosce come esatto l’importo riportato su di esso e quindi conferisce alla banca emittente l’autorizzazione a pagare quanto previsto per suo conto. L’istituto che ha emesso la carta si riserva però il diritto di non pagare importi che non siano regolari o e di negare l’utilizzo della carta al cliente qualora ci siano problemi con lo stesso.

L’estratto conto di una carta revolving

L’istituto che emette la carta ha il dovere di inviare regolarmente l’estratto conto al cliente, secondo quanto previsto dal relativo contratto, che dovrà riportare il dettaglio delle operazioni effettuate, gli interessi maturati, le spese di invio dell estratto conto e di bollo. L’arrivo in ritardo dell’estratto conto non esonera il titolare dal pagamento del saldo. Tutto quanto riportato all’ interno dell’estratto conto viene considerato valido e approvato a tutti gli effetti dopo 60 giorni di tempo, i quali possono essere eventualmente impiegati per inviare contestazioni scritte relative all’estratto conto stesso.