Mutui a tasso variabile, quando si può ottenere il rimborso

C’è la possibilità, in alcune situazioni ben particolari, di presentare apposita richiesta per il rimborso dei tassi di interesse in riferimento ai mutui a tasso variabile. Una recentissima ordinanza che è stata pubblicata dalla Corte di Cassazione a dicembre dello scorso anno, ha messo in evidenza come ci sia l’opportunità di presentare apposita richiesta per poter ottenere un rimborso legato agli interessi variabili che sono stati oggetto di versamento da alcune persone che hanno ottenuto dei mutui nel corso del periodo che va dal 2005 al 2008.

Si tratta di una sentenza che chiaramente rischia di avere dei riflessi di non poco conto anche su quanti hanno provveduto a stipulare dei contratti di mutuo proprio assoggettati a quelle particolari condizioni tra il 2005 e il 2008. Proviamo a capire meglio chi davvero subisce gli effetti di tale sentenza e come può agire per richiedere il rimborso spettante, che potrebbe anche essere piuttosto corposo.

Il motivo che ha scatenato così tante discussioni e polemiche, oltre che ricorsi in via giudiziaria, è legato all’aumento dei tassi di interesse che era stato effettuato da vari istituti bancari e che era strettamente legato all’Euribor. La conseguenza è stata quella di riflettersi su tutti coloro che avevano sottoscritto un mutuo variabile con altre banche.

Stando a quanto è stato accertato da parte della Commissione Europea, si può notare come gli istituti bancari coinvolti in questa faccenda sono Deutsche Bank, Société Générale, Barclays e Royal Bank of Scotland. Sempre in base a quanto è emerso invece dall’ordinanza emanata dalla Corte di Cassazione, ecco che, seppur in via indiretta, sono rimaste coinvolti anche quegli istituti bancari che hanno provveduto ad adattare i vari tassi di interesse a tali modifiche.

L’Antitrust europea ha specificamente parlato di vera e propria opera di manipolazione dell’Euribor, dal momento che numerose banche avevano sfruttato il medesimo tasso di interesse lasciandosi guidare da quanto fatto dalle prime. Quindi, tutti quanti avevano in essere un contratto di mutuo variabile nel periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 può fare ricorso al giudice in maniera tale da provare a chiedere un rimborso.

È chiaro che bisogna aver subito un danno diretto per via della manipolazione dei tassi di interesse. Quindi, il mutuo deve essere stato stipulato con tutti quegli istituti bancari che sono stati coinvolti nel cartello internazionale non solo in via diretta, ma anche in via indiretta. Il rimborso può essere richiesto sia da privati che da associazioni o enti del terzo settore.