I clienti bancari, quando subiscono un torto, di norma presentano un reclamo scritto all’Istituto di credito; spesso può accadere che il reclamo venga “rigettato” dalla banca, ma non per questo il cliente deve necessariamente desistere dal far valere i propri diritti senza tra l’altro dover ricorrere a lunghe, estenuanti e costose azioni legali. A farlo presente è stato il CTCU, Centro Tutela Consumatori Utenti, nel sottolineare come nello sporgere reclamo verso le banche sia necessario insistere visto che non sono mancate le dispute che poi si sono concluse con lauti risarcimenti proprio a favore del cliente. Al riguardo il Centro Tutela Consumatori Utenti ricorda casi di interessi sui mutui applicati sopra le soglie di usura che sono stabilite dalla Legge, ma anche delle pratiche ostruzionistiche e/o scorrette in materia di portabilità dei mutui. In caso di rigetto del reclamo da parte della banca, tra l’altro, il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, fermo restando che non occorre mai doversi fermare per forza alla prima risposta negativa al nostro reclamo che riceviamo dall’Istituto di credito.
Il Centro Tutela Consumatori Utenti, in materia di reclami verso le banche, ricorda che tutto inizia con l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno all’Istituto di credito. A questo punto la banca ha 30 giorni di calendario nel fornire una risposta. Se la risposta è insoddisfacente, il cliente bancario può chiedere il supporto, l’assistenza e la consulenza del Centro Tutela Consumatori Utenti.
Presso il CTCU, inoltre, c’è anche l’Organismo di conciliazione che può permettere al cliente di portare avanti la propria “battaglia” per far valere i propri diritti senza ricorrere alla giustizia ordinaria. Oppure, come sopra accennato, e comunque dopo un termine minimo di 30 giorni dalla presentazione del reclamo scritto, è possibile andare ad attivare la procedura di reclamo dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.
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