Regolamento Consob sul crowdfunding

di Gianfilippo Verbani Commenta


 Il crowdfunding è una “recente” modalità di reperimento di risorse finanziarie che passa attraverso la mobilitazione di un ampio numero di investitori che, intervenendo per somme solitamente molto contenute, “scommettono” sulla buona riuscita di un progetto imprenditoriale. Per cercare di fare luce sul fenomeno e darne una regolamentazione omogenea, la Consob è intervenuta con qualche utile linea guida.

In particolare, la regolamentazione della Consob prevede una maggiore e particolare tutela per gli investitori che decidono di aderire online ai progetti degli imprenditori. L’adesione attraverso i canali diretti sarà ammessa entro il limite di 500 euro con la sottoscrizione di un lungo questionario di trasparenza, con la quale si cerca di far comprendere al potenziale investitore quali potrebbero essere i rischi dell’operazione in questione (rischi che, invero, sembrano essere particolarmente elevati nelle ipotesi di scarsa chiarezza dell’esposizione delle condizioni).

Se invece l’investitore desidera impiegare delle somme più ingenti, potrà rivolgersi a una banca o a una società di gestione del risparmio, la quale dovrà impegnarsi a redigere un profilo del potenziale cliente, analizzando la sua consistenza patrimoniale e la sua propensione al rischio (in altri termini, un questionario non dissimile da quello che già viene compilato quando si sceglie di investire in strumenti finanziari e l’istituto di credito ha la conseguente necessità di “profilare” il cliente ai sensi della direttiva Mifid).

In aggiunta a quanto sopra, si noti come nell’arco temporale di un anno il privato non potrà comunque investire oltre 1.000 euro, mentre le persone giuridiche potranno impiegare entro e non oltre i 10.000 euro. All’interno del regolamento Consob trova infine spazio una importante parte relativa ai periodi di “ripensamento”: sette giorni all’interno dei quali l’investitore potrà effettuare un passo indietro, recedendo dal proprio impegno senza alcun pregiudizio.

Per la raccolta fondi mediante crowdfunding gli imprenditori potranno rivolgersi sia alle banche che ai portali autorizzati, iscritti agli appositi registri allestiti dalla Consob.