Le modalità di accesso al fondo di solidarietà dopo aver perso il lavoro

di Gianfilippo Verbani Commenta

Il periodo di sospensione che si può richiedere non deve superare i 18 mesi complessivi nel piano d’ammortamento. Si può chiedere ad esempio di sospenderlo in modo frazionato o per un anno e mezzo consecutivo.


A seguito della grave crisi economica che ormai ci accompagna da alcuni anni, gli istituti di credito hanno disposto di tutelarsi dall’insolvenza dei mutuatari raccomandando loro delle polizze assicurative e comunque di dare la possibilità di interrompere il pagamento delle rate nel momento in cui viene a mancare la fonte di reddito principale.

Le prospettive economiche incerte stanno alla base dell’attuale situazione sociale ed è per questo motivo che il Fondo di solidarietà per la sospensione della corresponsione delle rate del mutuo, sembra una manna dal cielo. Il Fondo è attivo nel nostro Paese già dal 2008 e quindi ormai, vanta una lunga storia. Il suo scopo è sostenere chi perde il lavoro e quindi la fonte di reddito principale della famiglia, a reggere il peso del mutuo, interrompendone il pagamento.

Tempi ottenimento sospensione mutuo con Fondo di solidarietà

Chi perde il lavoro, quindi, per entrare nel programma di sospensione del pagamento delle rate deve chiedere di essere ammesso al Fondo di solidarietà, gestito dalla Consap che cerca di capire se realmente il richiedente non può pagare più il mutuo. Inizialmente questo Fondo che andava a coprire i ritardi nei pagamenti subiti dalle banche era di 20 milioni di euro ma l’incremento delle richieste ha innalzato il fondo fino a 80 milioni di euro. L’accesso al fondo, tanto per iniziare, è riservato a chi si trova in difficoltà economica e ha acceso un mutuo che non supera i 250 mila euro. Il periodo di sospensione che si può richiedere non deve superare i 18 mesi complessivi nel piano d’ammortamento. Si può chiedere ad esempio di sospenderlo in modo frazionato o per un anno e mezzo consecutivo.

Il Fondo paga gli interessi calcolati sull’IRS per i mutui a tasso fisso e sull’Euribor per i mutui a tasso variabile, mentre restano a carico del mutuatario gli interessi legati allo spread.
Chi accede al Fondo deve avere un ISEE che non supera i 30 mila euro e deve dimostrare di essere in una delle seguenti condizioni:
– morte o invalidità permanente dell’intestatario del mutuo;
– invalidità civile riconosciuta non inferiore all’80%;
– cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Non si può chiedere la sospensione con le dimissioni, le risoluzioni consensuali di un contratto di lavoro, con il passaggio alla pensione, con i licenziamenti per giusta causa o per le dimissioni del lavoratori non per giusta causa.
La sospensione deve essere richiesta entro i 90 giorni dalla scadenza della rata che si pensa di non riuscire a pagare.