Lavori in condominio. Detrazioni e carico spese

di Daniele Pace Commenta


 Con la crisi economica capita spesso che alcuni condomini non possono pagare la loro quota per delle spese di ristrutturazione. In questi casi, altri inquilini possono farsi carico di questa spesa, ma secondo l’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, introdotte dalla L. 220/12, questi soggetti potrebbero essere penalizzati in quanto perderebbe il diritto alle detrazioni fiscali dell’Irpef. Questo in quanto a regolare queste disposizioni è il principio di cassa che non tiene conto delle diverse bollette destinate ai vari condomini, ma di un’unica transazione alla ditta appaltatrice da parte dell’amministratore del condominio. Non si tiene dunque conto né dell’inizio e né della fine della ristrutturazione, ma solo di quello che viene versato dall’amministratore, in un’unica o più soluzioni. Per risolvere il problema, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la quota presa in carico dai condomini più facoltosi, deve essere deliberata per iscritto all’unanimità, esonerando così i meno facoltosi per ridistribuire costi e privilegi, e quindi anche i diritti di detrazione ai fini fiscali. La precisazione è contenuta nella circolare n. 11/E intitolata alle “ripartizione delle spese in assenza di condominio”. La circolare dell’Agenzia autorizza il bonifico anche da un conto non intestato al condominio, purché sia di un condomine.

In questo modo si risolve il problema ricordando che bisogna conservare tutta la documentazione da presentare all’Agenzia.