Assicurazione infortuni e malattie: il Vademecum

 Proviamo a stilare un vademecum per le polizze assicurative su malattia e infortunio andando a rispondere ad alcune domande ricorrenti. Quanto dura una polizza? L’assicurazione ha effetto dalla mezzanotte del giorno segnato nel contratto e si conclude alla mezzanotte dell’ultimo giorno scritto nel contratto. In caso di durata poliennale, l’assicurato può recedere annualmente senza alcun onere e con preavviso di 60 giorni mediante raccomandata. A chi ci si può rivolgere per stipulare una polizza? I modi per stipulare una polizza sono tre: l’agente assicurativo monomandatario (cioè che distribuisce prodotti di una sola compagnia) o plurimandatario deve essere iscritto al Registro unico degli intermediari assicurativi; il broker che è l’intermediario che ricerca sul mercato nazionale e internazionale le migliori soluzioni, identifica il rischio, quantifica il danno e assiste il cliente in tutte le fasi del contratto, compresa la gestione del sinistro; assicurazioni telefoniche e online che promettono di risparmiare fino al 40% rispetto a quelle tradizionali.

Preventivo, contratto e sottoscrizione della polizza avvengono attraverso un numero verde o un sito internet. Il pagamento del premio avviene tramite carta di credito, bonifico bancario o conto corrente postale. Per questo tipo di polizze è bene seguire i consigli dell’Isvap, istituto che opera per garantire la trasparenza dei prodotti, nell’interesse degli assicurati.

Quali tipologie di polizze sulla salute esistono? Ne esistono due tipi: malattia e infortunio.

Quali sono i termini da conoscere?

Franchigia è la limitazione alla copertura assicurativa, prevista nella polizza. E’ una quota che rimane a carico dell’assicurato al momento della liquidazione del danno.

Indennizzo cioè il risarcimento dovuto in caso di malattia, infortunio o morte dall’assicuratore all’assicurato.

Premio cioè la somma di denaro che l’assicurato paga all’assicuratore in cambio della copertura assicurativa. Può essere unico o periodico.

Rischio cioè l’evento futuro e incerto in grado di arrecare un danno all’assicurato. Elemento base del contratto assicurativo, al suo verificarsi scatta l’obbligo della prestazione da parte dell’assicuratore.

Scoperto cioè la percentuale di rischio che rimane a carico dell’assicurato e che non dipende dall’entità del sinistro.