Decreto Tobin Tax, come si applica la tassa sulle transazioni finanziarie

di Gianfilippo Verbani Commenta


 L’articolo 1 della Legge di Stabilità 2013, dal comma 491 al comma 500, del decreto legge 228/2012, ha introdotto l’Imposta sulle transazioni finanziarie che prende nome di Tobin Tax.

Questa nuova imposta si applica sui trasferimenti di proprietà di azioni e su trasferimenti legati ad altri strumenti finanziari derivati e partecipativi che sono stati effettuati a partire dal 1 marzo del 2013.

Il decreto che regola la Tobuin Tax prevede, sulla base di specifiche aliquote, un’imposta per i trasferimenti di proprietà, sui trasferimenti di azioni, e sui trasferimenti di legati ad altri strumenti finanziari. l’Imposta sulle transazioni finanziarie investirà tutte le operazioni che sono state effettuate dal 1 marzo 2013, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2013.

Acquirenti e controparti sono, dunque, soggetti alla nuova imposta della Legge di Stabilità, tuttavia la Tobin Tax non è dovuta per determinate operazioni che hanno come oggetto: obbligazioni, quote di fondi comuni d’investimento, titoli di Stato, Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), società per azioni con capitale inferiore ai 500 milioni di euro.

In particolare, la Tobin Tax investirà tutte le operazioni di trasferimento legate a:

  • azioni ed azioni ad alta frequenza;
  • strumenti finanziari partecipativi;
  • derivati.

L’aliquota della Tobin Tax varia a seconda dei diversi campi di applicazione, in particolare:

  • su azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società italiane e sui titoli rappresentativi degli stessi strumenti finanziari emessi anche da società estere. In questo caso verrà applicata un’aliquota dello 0,22% per chi acquista. L’aliquota in questione scenderà allo 0,20% nel 2014.
  • Operazioni in derivati: in questo caso la Tobin Tax verrà applicata a partire dalle operazioni eseguite dal 1 luglio 2013 e saranno a carico di ciascuna contro parte (contratti derivati e sui titoli con sottostante prevalente). Su quest’ultima casistica è dovuta un’imposta fissa che varia a seconda del valore del contratto. È possibile visualizzare il dettaglio nella tabella 3 allegata alla Legge di Stabilità presente nel supplemento ordinario numero 212/L a pagina 133 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.