Prima casa, la detrazione Irpef per chi ha stipulato un mutuo ipotecario

di Gianfilippo Verbani Commenta

Se il finanziamento ipotecario è richiesto per la ristrutturazione o la costruzione della prima casa, l’importo massimo degli interessi passivi su cui calcolare la quota del 19% da portare in detrazione diminuisce attestandosi a 2.582, 28 euro.


Chi ha sottoscritto un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa e relative pertinenze può, anche nell’anno in corso, usufruire di una detrazione fiscale Irpef del 19% sugli interessi passivi e oneri accessori, su un importo massimo di 4mila euro, pari a una detrazione massima di 760 euro.

Se il finanziamento ipotecario è richiesto per la ristrutturazione o la costruzione della prima casa, l’importo massimo degli interessi passivi su cui calcolare la quota del 19% da portare in detrazione diminuisce attestandosi a 2.582, 28 euro.

Per avere accesso all’agevolazione è necessario che il beneficiario sia anche l’intestatario del contratto di mutuo e, se il finanziamento è cointestato, ad esempio con il coniuge, entrambi possono portare in detrazione gli interessi passivi e gli oneri accessori per la quota di pertinenza sino a un massimo di 2000 euro ciascuno. Nel caso che uno dei due coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo.

Un altro requisito necessario per godere del beneficio è che la casa oggetto del mutuo sia stata adibita ad abitazione principale (cioè quella dove si ha la residenza anagrafica) entro un anno dall’acquisto dell’immobile se il mutuo è stato contratto a partire dal 1° gennaio 2001 (periodo che sale a due anni in caso di lavori di ristrutturazione documentati) o entro sei mesi per i mutui stipulati dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2000. Si ha inoltre diritto al bonus anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare.

La Legge di stabilità 2016 ha prorogato nel contempo la detrazione fiscale del 65% sulle spese sostenute per lavori di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento antisismico dell’edificio, e realizzate tra il 4 agosto 2013 e il 31 dicembre 2016. Mentre le detrazioni sulle spese sostenute per interventi diristrutturazione edilizia sono pari al 36%.

Percentuale che sale al 50% se le spese sono state effettuate tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016. Confermato per quest’anno anche il bonus del 50% sull’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici non inferiori alla classe A+ (A per i forni) comprati tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 per gli arredi dell’immobile ristrutturato.

Chi gode dei suddetti benefici fiscali deve per legge conservare tutta la documentazione necessaria a comprovare sia il pagamento delle rate del mutuo, sia tutte le altre spese sostenute.