La stipula del mutuo comporta, per il mutuatario, anche degli obblighi assicurativi, stabiliti dalla Comunità Europea. L’obbligo di assicurazione riguarda solo lo scoppio e l’incendio, per risarcire i danneggiati e proteggere in questo modo sia la banca che il mutuatario. Tutte le altre eventuali polizze sono facoltative, anche se caldamente raccomandate, nel caso ci fosse la possibilità di stipularle. In questo caso ci sono molte offerte che possono proteggere il mutuatario nel caso non possa pagare il mutuo, a causa di un licenziamento, oppure per una malattia o il decesso stesso del contraente. In alcuni casi, la banca può non concedere il mutuo in caso di mancanza di queste polizze, perché il mutuatario non offre le necessarie garanzie all’istituto, per la conservazione del posto di lavoro. Questa procedura è legale, se la banca offre almeno due alternative diverse, da differenti compagnie assicurative, al mutuatario, che può comunque scegliere anche diverse soluzioni, in piena autonomia. Comunque il mutuatario ha a disposizione 10 giorni per scegliere una polizza. Questo è il tempo concesso per verificare la copertura e le condizioni delle polizze. Con le nuove regolamentazioni europee, sul libero mercato, la scelta delle polizze si è notevolmente ampliata, e questo ha anche permesso di abbassare i costi.