Siamo in pieno clima estivo. Molti sono già in ferie, altri raggiungeranno presto le migliori località per godere di un po’ di meritato relax.
Ma cosa stabilisce la la normativa in tema di assicurazione per case vacanze, affittacamere e bed & breakfast, ovvero le maggiori e più diffuse strutture ricettive extra alberghiere, disciplinate dal Codice del Turismo varato con il decreto legislativo 79/2011. Le informazioni sono destinate soprattutto ai proprietari di tali strutture, dato il costante aumento di coloro i quali decidono di lanciarsi nell’attività turistica affittando case e appartamenti per le vacanze.
La legge prevede che la stipula della polizza assicurativa sulla responsabilità civile per le strutture ricettive extra alberghiere, definite come case vacanze, affittacamere e bed & breakfast, è obbligatoria per in gran parte delle regioni italiane. Non a caso la prima cosa da fare quando si intraprende l’attività è la presentazione in via telematica della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) a cui vanno allegati i documenti necessari per la completa definizione della pratica e che, nella maggior parte dei casi, includono anche l’assicurazione casa.
Fatta questa doverosa premessa, il buon senso suggerisce di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile anche dove non sia obbligatoria: le strutture ricettive extra alberghiere sono ormai assimilabili a dei piccoli hotel e di conseguenza presentano rischi simili a quelli riscontrabili nella classica attività alberghiera. Potrebbe perciò accadere che un cliente subisca un incidente all’interno della struttura o arrechi danno a terzi nella conduzione del fabbricato, oppure che succedano spiacevoli e costosi imprevisti che potrebbero danneggiare l’immobile (pensiamo per esempio a un incendio o alla rottura dei tubi dell’acqua). Diventa quindi fondamentale stipulare una polizza che tuteli gli ospiti e allo stesso tempo protegga la struttura di cui si è proprietari.