Tobin Tax per chi è obbligatoria e l’esenzione dell’Imposta sulle transazioni finanziarie

di Gianfilippo Verbani Commenta


 La Legge di Stabilità 2013 ha previsto una nuova imposta che prende nome di Tobin Tax, l’Imposta sulle transazioni finanziarie.

La Tobin Tax, regolata dal comma 491 al comma 500 del decreto legge 228/2012 e prevista dalla Legge di Stabilità 2013, investirà i campi di trasferimenti di proprietà di azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi e degli strumenti finanziari derivati, effettuati a partire dal 1 marzo del 2013.

La Legge di Stabilità 2013 prevede delle chiare esenzioni sulla Tobin Tax, esenzioni che riguardano i trasferimenti di azioni, titoli rappresentativi e su contratti derivati, sulla base delle seguenti casistiche:

  • tutte quelle operazioni che hanno tra le controparti organismi internazionali esonerati a seguito di chiari accordi internazionali o multilaterali;
  • tutte quelle operazioni che hanno tra le controparti l’Unione Europea;
  • tutte quelle operazioni che hanno tra le controparti banche centrali di altri stati;
  • tutte quelle operazioni effettuate da intermediari per conto di una determinata società emittente con la finalità di favorire la propria liquidità;
  • tutte quelle operazioni effettuate da enti di previdenza sociale pubblici;
  • tutte quelle operazioni effettuate da enti previdenziali sociali privati;
  • tutte quelle operazioni effettuate per le forme pensionistiche complementari;
  • tutte quelle operazioni effettuate tra società con rapporto di comune controllo;
  • tutte quelle operazioni effettuate fra società di rapporto di controllo;
  • tutte quelle operazioni effettuate nell’ambito di riorganizzazione aziendale;
  • tutte quelle operazioni effettuate e relative ai beni e servizi socialmente responsabili o etici.

La Tobin Tax, invece, è obbligatoria per:

  • acquirenti su cui vengono effettuati il trasferimento delle proprietà di azioni, dei titoli rappresentativi e degli strumenti partecipativi, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla loro residenza;
  • controparti sui derivati delle operazioni e sugli altri valori immobiliari indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo dell’affare;
  • tutti coloro che immettono ordini di vendita e ordini di acquisto per operazioni ad alta frequenza.