Fatturazione elettronica: e-fatture cointestate, dirette e differite

di Daniele Pace Commenta

Proviamo a conoscere meglio un tema diventato importante e caldo qui in Italia


La fatturazione elettronica in fondo non molto diversa da quella cartacea a cui si era fino a prima del 2019 abituati, ciò che cambia è sostanzialmente, il bisogno di avere a disposizione un dispositivi elettronico dotato di software appositi per l’emissione e la lettura di file in XLM, quello cioè utilizzato per la fattura elettronica.

fatturazione elettronica

In linea generale si afferma che l’emissione della fattura deve avvenire entro 24 ore dalla vendita del bene o dalla prestazione del servizio. Tempistica che è stata revisionata dal legislatore, arrivando fino a ben 12 giorni. Ma ciò si può affermare nel caso delle e-fatture dirette. Non si tratta però dell’unica modalità di emissione della fattura elettronica. In passato abbiamo già parlato della fattura differita e potrai trovare il post all’URL https://fatturapro.click/ , ma approfondiamo la tematica.

Fatturazione elettronica diretta VS differita

La tipologia di fattura elettronica più utilizzata è quella diretta. Quel documento che viene emesso in maniera istantaneo nel momento in cui avviene la vendita del prodotto o la prestazione del servizio. Inizialmente il legislatore aveva previsto una tempistica di 24 ore dal momento della conclusione della transazione.

Questo lasso di tempo è stato poi allungato a 10 giorni e successivamente a 12 giorni. Tempo a cui si aggiungono i 5 giorni del Sistema di Interscambio, che non deve far altro se non controllare l’esattezza dei documenti e fare in modo che venga recapitata al destinatario. L’immediatezza non è invece della fattura differita, il cui utilizzo è un po’ particolare.

Fattura differita

Ci sono casi in cui si hanno clienti che all’interno di un mese acquistano più volte e per evitare di emettere fattura ad ogni singolo acquisto, si procede con un’unica fattura a fine mese, in cui vengono racchiuse tutte le transazioni effettuate.

L’emissione di quest’ultima dovrebbe avvenire entro il 15 e non oltre del mese successivo, ovvero il 10, considerando i 5 giorni massimi di rielaborazione da parte del sistema di Interscambio.

Che si tratta di fattura differita o diretta gli elementi obbligatori sono i medesimi, ciò che cambia è solo la data. Per quel che riguarda la fattura differita, devono essere presenti tutte le date in cui sono avvenuti gli scambi, ma quella presa in considerazione per la fattura è solo 1 di quelle presenti, generalmente l’ultima.

Fattura cointestata

Si parla di cointestazione di una fattura quando il documento fiscale riguarda prestazioni rese nei confronti di più soggetti.

Basti pensare a tutte le attività rese in ambito di pratiche legali o consulenze fiscali, o ancora alle prestazioni rese da un notaio a comproprietari di uno stesso immobile o a numerosi eredi per le pratiche di successione.

In tutti questi casi è possibile emettere un unico documento intestato ai diversi cessionari/committenti. Questo però può avvenire solo se i destinatari sono dei privati e non titolari di Partita IVA, altrimenti procedere in questa maniera non è possibile.

La normativa

Quali sono gli elementi necessari per quella che viene definita fattura cointestata? I medesimi di tutte le altre tipologie di fatture e questo è determinato dall’Art 21 del DPR 633/1927. Quindi:

  • numero progressivo della fattura
  • data di emissione
  • partita IVA o codice fiscale delle parti
  • ragione sociale del cessionario
  • quantità e qualità dei beni
  • IVA

La normativa non fa riferimento ad alcuna limitazione riguardante il numero dei soggetti destinatari della prestazione.

Quindi la fatturazione elettronica cointestata è possibile solo nel caso in cui i committenti siano soggetti privati non in possesso di partita IVA e l’emissione del documento deve avvenire in file XLM come avviene per le normali e-fatture.

Per l’emissione di un documento cointestato a più soggetti si ritiene esatta la modalità di emissione fattura nei confronti di un unico soggetto, indicando gli altri cointestatari all’interno di un campo opzionale che comunque viene sottoposto a controllo da parte dell’SDI.

Nonostante l’individuazione di tale procedura, è necessario ricordare che l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in modo specifico in merito alla questione. Proprio per questo ci risulta piuttosto difficile offrire delle risposte certo in merito a questo. Tutto sommato si parla di una pratica non frequente per cui si è in attesa che l’Agenzia delle Entrate stessa si esprima colmando le lacune.