Compravendita immobiliare gli elementi che la compongono

di Gianfilippo Verbani Commenta

Ogni compravendita immobiliare deve attenersi ad uno standard prefissato per legge


La compravendita immobiliare è l’intesa formale per mezzo della quale una parte, che viene chiamata  venditrice, trasferisce all’altra parte, che viene chiamata acquirente, la proprietà di un immobile dopo il pagamento del prezzo stabilito. Tale accordo viene stabilito dal punto di vista legale dal rogito, che rappresenta l’atto di compravendita di un immobile.

In base agli attuali ordinamenti di legge che hanno provveduto ad aggiornare la normativa attinente, tra cui la legge finanziaria 2006 (legge 266 del 2005) e il decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248 del 2006) tutti gli atti inerenti alle compravendite immobiliari, vale a dire i rogiti, devono includere al loro interno l’indicazione di alcuni elementi e dati fondamentali.

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Ecco quali sono quelli inerenti alle vendite di immobili ad uso abitativo che sussistono tra privati:

-il reale valore di cessione dell’immobile

-le indicazioni specifiche del sistema di pagamento dell’immobile – assegno, bonifico, etc.

-il possibile ricorso di una delle due parti, o di entrambe, ad una attività di mediazione e, in questo caso, il rogito deve contenere tutti i dati pertinenti al titolare, se si tratti di una persona fisica, o invece in alternativa, la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se si parla di un soggetto differente da persona fisica, ossia del mediatore non legale rappresentante che ha esercitato il proprio potere per la medesima società.

A questi dati devono essere aggiunti poi:

-la partita IVA,

-il codice fiscale,

-il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio.

-le spese e i costi inerenti all’eventuale attività di mediazione