Sostegno Salute: la salute per tutti secondo Toro

di Gianfilippo Verbani Commenta


Il gruppo assicurativo Toro, leader da tantissimi anni nel settore, ha presentato un prodotto altamente competitivo nel campo dell’assistenza sanitaria complementare, rivolgendosi in particolar modo a chi dovesse contrarre malattie gravi che minano non solo fisicamente l’integrità del sottoscrittore.

A fronte del pagamento di un premio abbastanza abbordabile il cliente ha diritto ad un rimborso forfettario che può andare dai 10000 ai 20000€, erogati in un’unica soluzione entro sessanta giorni dal sinistro. L’occasione è interessante in quanto per la concessione del rimborso non serve nessuna altra attestazione di spesa (come nei rimborsi tradizionali) ma basta solo la certificazione (e quindi l’avvenuta contrazione) della malattia o del disturbo per attivare la procedura di incasso della polizza precedentemente pattuita.

Ma Sostegno Salute non è solo una cifra da incassare ma uno strumento molto più completo che può servire al contraente anche per il disbrigo di tutta la parte burocratica del sinistro e di tutte le spese ad esso collegate. Addirittura, tanto per fare un esempio, è previsto il trasporto/degenza/rientro a domicilio per il paziente che non trovasse cura all’interno della propria regione di residenza.

Per chi invece non avesse altra persona a cui far accudire i propri figli o animali domestici, Toro consente di affidarli a persone di fiducia accollandosene le spese, oppure nel caso di congiunti adulti, di affiancarli al paziente durante il ricovero garantendone il trasporto.

I casi invece, di inoppugnabilità della polizza sono riferiti a: malattie Oncologiche o Gravi Malattie diagnosticate successivamente alla data di scadenza o di anticipata cessazione per qualsiasi motivo della polizza, anche se la malattia si è manifestata durante la validità della garanzia, ad eccezione di diagnosi effettuata in corso o al termine di un ricovero iniziato durante il periodo di validità dell’assicurazione e protrattosi senza soluzione di continuità sino alla data di dimissione; conseguenze dirette di malattie o stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto, sottaciuti alla società, all’atto della stipula del contratto.