Polizze Vita, come cambia la tassazione e le aliquote

di Gianfilippo Verbani Commenta

La legislazione stabilisce che le prestazioni assicurative versate ai beneficiari di una polizza vita, non sottostanno all’imposta sostitutiva in quanto sono esenti dal pagamento IRPEF


Il  decreto legge numero 66 del 24 aprile 2014 riporta le “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ed è stato convertito in legge nel 2014.Il governo, sul piano normativo, è intervenuto sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria aumentando l’aliquota della tassazione dal 20 al 26 per cento a partire dal primo luglio 2014 per le polizze vita. Questo è il secondo aumento dell’aliquota che in precedenza, nel 2011, era stata unificata al 20% e annessa alla tassazione dei rendimenti finanziari. Nel 2014 ci sono dei cambiamenti.

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Anzitutto  si rileva lo stesso tasso d’imposizione ridotto del 12,5% riguardante i titoli obbligazionari pubblici e privati, con una innovazione riguardo alla tassazione agevola in cui sono inseriti i titoli emessi dagli enti territoriali di Stati “white List”. Tale  misura serve per eludere la discriminazione riguardo ai titoli emessi dagli enti italiani.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, anche per i contratti assicurativi sono replicate le modalità applicative del regime transitorio, pertanto un’aliquota diversa rispetto al momento in cui i redditi da tassare sono maturati. Ne deriva che i redditi di capitale maturati e percepiti a iniziare dal primo luglio 2014 sono tassati con un’aliquota del 26% che scende al 20% se i redditi sono stati maturati tra il primo gennaio e il 30 giugno 2014 e inoltre un’aliquota del 12,5% sui redditi maturati prima del 31 dicembre 2011.

Non sono lasciate fuori dalla tassazione le plusvalenze maturate dai contratti assicurativi che sono soggette a un maggiore prelievo fiscale. In effetti il momento impositivo per i contratti assicurativi viene prorogato al momento dell’eventuale liquidazione anticipata del contratto polizze vita nel momento in cui non sopraggiunge il decesso dell’assicurato.

La legislazione stabilisce che le prestazioni assicurative versate ai beneficiari di una polizza vita, non sottostanno all’imposta sostitutiva in quanto sono esenti dal pagamento IRPEF