Mutuo, aliquote da definire per Imu e Tasi 2016

di Gianfilippo Verbani Commenta

Tuttavia, la scadenza non riguarda tutti. Le prime case e relative pertinenze infatti, oltre ad essere esenti dal pagamento dell’Imu, per la prima volta beneficeranno quest’anno anche dell’abolizione della Tasi come previsto dalla legge di Stabilità 2016.


Tra poco più di trenta giorni, e più precisamente il prossimo 16 giugno, i proprietari di case dovranno mettere mano al portafoglio e versare le prime rate relative a Imu e  Tasi.

 

Tuttavia, la scadenza non riguarda tutti. Le prime case e relative pertinenze infatti, oltre ad essere esenti dal pagamento dell’Imu, per la prima volta beneficeranno quest’anno anche dell’abolizione della Tasi come previsto dalla legge di Stabilità 2016.

Continueranno invece a pagare i proprietari di prime case, cioè l’abitazione dove si ha la residenza anagrafica e dove si vive abitualmente, classificate come immobili di lusso, che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e i possessori di seconde case. Relativamente a queste ultime, da quest’anno è stata introdotta una riduzione del 50% se la seconda casa è data in comodato d’uso gratuito ai figli o ai genitori, anche se l’immobile soggetto a tassazione si trova nello stesso comune di residenza del proprietario, mentre lo sconto è pari al 25% se la casa è data in locazione a canone concordato.

Intanto, proprio in questi giorni, i Comuni sono al lavoro per definire le aliquote e l’entità delle detrazioniapplicabili agli immobili diversi dall’abitazione principale. Per il 2016 le amministrazioni locali non possono deliberare aliquote maggiori a quelle del 2015 mentre la somma delle aliquote di Imu e Tasi non potrà superare l’aliquota massima del 10,6 per mille, anche se, ancora per quest’anno, i sindaci potranno applicare un ulteriore 0,8 per mille portando così l’aliquota all’11,4 per mille.

Ricordiamo che il codice tributo relativo all’Imu prima casa e pertinenze (esclusivamente se l’immobile appartiene alle categorie catastali A1, A8 e A9) è il 3912 mentre quello relativo agli altri fabbricati(comprese le seconde case) è il 3918. Per quanto riguarda la Tasi i codici tributi per le prime e per gli altri fabbricati sono, rispettivamente, 3958 e 3961.