Conto corrente condominiale dopo la riforma

di Gianfilippo Verbani Commenta


 Tra le tante novità introdotte dalla riforma del condominio vi è anche l’obbligo da parte dell’amministratore di far transitare tutte le somme riguardanti la gestione del condominio su uno specifico conto corrente. Una necessità che il legislatore ha ricondotto alla necessità di garantire la migliore trasparenza gestionale, e che fa recepire formalmente quanto già consolidato in ambito giurisprudenziale dove, in assenza di specifiche norme, si stabiliva come l’amministratore fosse tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto.

Obiettivo di tale intervento era quello di evitare sovrapposizioni e confusioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale o eventualmente quello di altri condomini (in proposito, vedi anche le caratteristiche di un conto per amministratori condominiali). Pertanto, il conto corrente, bancario o postale, dovrà essere intestato al condominio e di facile accesso da parte dei condomini che possono chiedere di prenderne visione e, a proprie spese, estrarre copia della rendicontazione contabile.

Si tenga altresì conto che se l’amministratore non apre o non utilizza in maniera corretta il conto corrente condominiale, i condomini possono chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ogni  condomino può inoltre rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, per le spese legali avrà titolo di rivalsa nei confronto del condominio che a sua volta potrà rivalersi sull’amministratore revocato.

Ad ogni modo, non sono pochi i punti interrogativi che solo la prassi potrà sbrogliare. Si pensi al fondo cassa che spesso viene conferito al consigliere al fine di provvedere alle spese minori del condominio (sostituzione di una lampadina): in questo caso specifico il prelievo di contanti dovrebbe poter avvenire mediante indicazione generica (quale appunto quella del fondo cassa), ma l’amministratore dovrà, poi, indicare nel dettaglio della sua gestione contabile interna cosa è stato pagato con quel denaro prelevato, riconducendo il suo comportamento nei già ricordati canoni di trasparenza.