Come usufruire del bonus ristrutturazione nelle compravendite da impresa

di Gianfilippo Verbani Commenta

Ecco come sarà possibile usufruire del bonus ristrutturazione nel caso in cui venga acquistato un immobile su cui sono stati svolti lavori da parte di una impresa.


 Il 2015 sarà caratterizzato dalla possibilità di richiedere il bonus ristrutturazione previsto dal governo in caso di migliorie attuate sugli immobili anche in caso di immobili venduti da imprese di costruzione o ristrutturazione. L’aliquota della agevolazione prevista, tuttavia, non sarà al 50 per cento come negli altri casi, ma al 25 per cento. Vediamo quindi come sarà possibile usufruire di questo bonus. 

Bonus ristrutturazione valido anche su immobili ristrutturati da imprese

La legislazione prevede che i lavori di ristrutturazione sugli immobili siano ultimati entro la data del 31 dicembre 2014 e che l’atto notarile di compravendita – per la cessione del singolo appartamento facente parte dell’immobile ristrutturato – venga registrato entro il 30 giugno 2015, ovvero entro 6 mesi di tempo dalla data delle fine dei lavori.

Il rinnovo del bonus incentiva i prestiti ristrutturazione nel 2015

Nel caso in cui la vendita non sia realizzata in un’unica soluzione ma avvenga attraverso acconti successivi, l’importante è possedere un atto preliminare di compravendita o di assegnazione e che la registrazione sia stata effettuata presso l’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’acconto venga versato in un anno diverso da quello in cui viene effettuato il rogito il contribuente può far valere le detrazioni nel periodo di imposta in cui sono stati pagati gli acconti o nel periodo di imposta in cui viene stipulato l’atto del notaio.

Nel caso in cui la casa su cui sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione venga venduta, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte può essere trasferita per i rimanenti periodi di imposta al successivo proprietario dell’immobile.