Come estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario?

di Gianfilippo Verbani Commenta

Per estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario, in parte o nella sua interezza, sarà ovviamente necessario trovarsi in una situazione economica più favorevole di quando si è aperto il debito con l’istituto di credito


Come estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario? Versando all’istituto di credito erogatore del mutuo la quota restante in un’unica soluzione, si eviterà il pagamento di mesi e mesi di interessi.

In  alternativa si potrà anche optare per il versamento di quote parziali o di rate extra per un’estinzione anticipata.

Non sempre, però, è consigliato percorrere tale strada. Pensando di risparmiare sugli interessi bancari potreste trovarvi a non riuscire a sostenere le spese di tutti i giorni. Ecco quindi una piccola guida che illustra i corretti presupposti di un pagamento anticipato del mutuo ipotecario, le valutazioni preliminari da fare e le opzioni da proporre al vostro istituto di credito erogante.

Per estinguere anticipatamente un mutuo ipotecario, in parte o nella sua interezza, sarà ovviamente necessario trovarsi in una situazione economica più favorevole di quando si è aperto il debito con l’istituto di credito. I presupposti per il pagamento anticipato possono essere una maggiore disponibilità diliquidità monetaria, oppure dei prestiti che coprano la quota residua con tassi d’interesse e spese di gestione più vantaggiose di quelle della banca erogante il mutuo.

Questi i consigli degli esperti:

Se il vostro attuale mutuo ipotecario prevede bassi tassi d’interesse e la vostra situazione economica non presenta segni di instabilità, il pagamento anticipato potrebbe non risultare conveniente. Confrontate sempre i tassi della banca con quelli dell’istituto di credito che vi erogherà il prestito e informatevi su eventuali penali per l’estinzione anzitempo.

Se il vostro mutuo è stato acceso prima del 2 febbraio 2007 sarete infatti soggetti al pagamento di una penale che varia dallo 0,2% a 2% della quota residua da versare. Per i contratti di mutuo stilati con istituti di credito dopo quella data, è invece in vigore il decreto n° 7/2007, meglio conosciuto come laLegge Bersani n°40/2007, che annulla questo tipo di sanzioni.
Tra gli altri costi extra, ricordate poi di tenere conto nel vostro piano anche le spese di gestione delle operazioni bancarie e gli interessi relativi alle rate che risultano ancora in corso di pagamento prima della conferma effettiva dell’estinzione anticipata del mutuo.