Assicurazione Generali per architetti e ingegneri

di Gianfilippo Verbani Commenta

Assicurazione Generali per architetti e ingegneri: caratteristiche e dettagli della copertura assicurativa pensata per questi professionisti!


Con le nuove disposizioni che arrivano dall’Europa, iscriversi all’ordine dei geometri ed esercitare la professione non sarà più come una volta. Occorrerà infatti avere almeno una laurea breve e non sarà più sufficiente il diploma. Resta invariata la necessità di dotarsi di un’assicurazione. 

Esattamente com’è accaduto per la polizza avvocati e per quella per geometri, adesso presentiamo la proposta che Generali fa ad architetti e ingegneri.

Assicurazione Generali per geometri

Assicurazione Generali per avvocati

La polizza mod. R50I è la soluzione assicurativa dedicata ai professionisti esercenti la libera professione di Architetto (anche Junior) o Ingegnere. La professione intellettuale, come l’esercizio di un’impresa, ha per oggetto un’attività condotta con metodo economico, mira a coprire i costi con i ricavi e fornisce un servizio peculiare.

Con la polizza mod. R50I  il patrimonio del professionista viene tutelato con adeguate coperture assicurative da tutti quei rischi connessi a richieste di risarcimenti da parte di terzi o di clienti in conseguenza di propri errori professionali.

Il prodotto si caratterizza per flessibilità e adattabilità alle singole esigenze e realtà operative sulla base di diverse opzioni e livelli di copertura.

La polizza mod. R50I offre una copertura per la Responsabilità Civile Professionale di:

  • Architetto junior – Pianificatore junior;
  • Architetto, pianificatore territoriale, paesaggista e conservatore dei beni architettonici e ambientali;
  • Ingegnere civile e ambientale incaricato della pianificazione, progettazione – compresi i calcoli strutturali purché inerenti l’opera da lui progettata, sviluppo, direzione lavori, collaudo.

La polizza comprende anche la responsabilità derivante al professionista da fatto delle persone delle quali si avvale nell’espletamento della sua attività, come i praticanti, i collaboratori ed i dipendenti.

La garanzia base comprende:

  • danneggiamenti materiali a cose e danni corporali a persone involontariamente cagionati a terzi, compresi i danneggiamenti materiali alle opere progettate o dirette;
  • le spese strettamente necessarie sostenute dai committenti o loro aventi causa per rimuovere un evidente pericolo di rovina delle opere progettate o dirette;
  • danni corporali subiti da terzi per violazione delle norme del decreto n. 81/2008;
  • danni da sospensione o interruzione di attività;
  • Impegno al rilascio della copertura ex art. 111 Decreto legislativo 163/2006 (Merloni)